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Circolare n. 48 del 5 ottobre 1985MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - Loro Sedi
e, per conoscenza:
OGGETTO: Legale rappresentanza degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - Attestazioni. Con la legge 25 marzo 1985 n. 121 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985) è stato ratificato - come è noto - l'Accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che, all'art. 3, n. 2, prevede la comunicazione alla competente autorità civile, da parte della autorità ecclesiastica, della nomina dei titolari di uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento statale. L'art. 5 della legge 20 maggio 1985 n. 222, entrata in vigore il 3 giugno 1985, dispone poi che tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si iscrivano nel registro delle persone giuridiche e che tale iscrizione venga richiesta:
Al riguardo sono in corso:
Nelle more, allo scopo di corrispondere alle esigenze degli uffici pubblici con cui i rappresentanti di detti enti hanno rapporti, si impone però la necessità di istruzioni in materia di attestazione della legale rappresentanza per il periodo di transizione al nuovo regime; è infatti di tutta evidenza che una volta effettuato, entro i termini massimi sopra riportati, la iscrizione nel registro delle persone giuridiche, la relativa certificazione farà carico alla cancelleria del Tribunale competente. A - Vescovi diocesani La comunicazione relativa alla nomina, da parte della S. Sede, dei Vescovi diocesani continua ad essere effettuata, per via diplomatica, a questo Ministero, che provvederà a darne notizia ai Prefetti, i quali vorranno pertanto curare il rilascio delle attestazioni circa i titolari:
B - Istituti per il sostentamento del clero (art. 22 della legge n. 222/1985) Le Prefetture cureranno l'attestazione relativa alle persone cui spetta la rappresentanza legale, da individuarsi sulla base delle norme statutarie, dalla data di conseguimento della personalità giuridica (art. 22 legge 222/1985) fino alla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche (scadenza il 31 dicembre 1989). C - Istituti religiosi riconosciuti, anteriormente al 3 giugno 1985, ai sensi dell'art. 29 lett. b del Concordato del 1929 e seminari pontifici Questo Ministero, come detto al punto 5 della circolare n. 44 del 16 maggio 1985, continuerà, fino alla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche (scadenza il 3 giugno 1987), a prendere atto dei mutamenti nelle persone dei legali rappresentanti degli istituti religiosi riconosciuti ai sensi dell'art. 29 lett. b) del Concordato del 1929, dandone notizia alle Prefetture, che provvederanno, fino alla stessa data, al rilascio delle relative attestazioni; analoga procedura sarà seguita per i seminari pontifici. D - Benefici parrocchiali, capitolari e vicariali curati o comunque denominati; chiese parrocchiali già dotate di personalità giuridica
La
individuazione delle persone legittimate a rappresentare detti
enti è effettuata dal Vescovo diocesano fino a quando
non saranno stati dichiarati estinti ai sensi degli artt.
28 e 30 della legge n. 222/1985; la dichiarazione vescovile
sarà vistata dalla Prefettura che sulla base di essa
potrà, se ritenuto, rilasciare anche autonoma certificazione; E - Parrocchie La individuazione delle persone legittimate a rappresentare le parrocchie è effettuata dal Vescovo diocesano; dalla data del riconoscimento giuridico (art. 29 legge 222/1985) e fino alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche (scadenza il 31 dicembre 1989) la dichiarazione vescovile sara' vistata dalla Prefettura che potrà, sulla base di essa, se ritenuto, rilasciare autonoma certificazione. F - Capitoli cattedrali; chiese non parrocchiali già dotate di personalita' giuridica; seminari diocesani; confraternite poste alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica, di cui all'art. 77 R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262 Le Prefetture continueranno a vistare le attestazioni diocesane relative alle persone cui spetta la rappresentanza di detti enti - ovvero al rilascio, sulla base di esse, di autonome certificazioni - fino alla data della loro iscrizione nel registro delle persone giuridiche (scadenza il 3 giugno 1987). G - Fabbricerie Come detto al punto 6 della circolare 16 maggio 1985 n. 44, nulla per ora è innovato in materia; le Prefetture continueranno, pertanto, a provvedere al rinnovo dei consigli di amministrazione per le fabbricerie di nomina prefettizia e cureranno l'istruttoria relativa al rinnovo dei consigli per quelle la cui nomina è di competenza ministeriale. H - Associazioni e fondazioni di culto riconosciute anteriormente al 3 giugno 1985 Per le associazioni e le fondazioni disciplinate da uno statuto approvato con provvedimento formale, ne questo Ministero ne le Prefetture, conformemente alla prassi finora seguita, rilasceranno prese d'atto in quanto le persone cui spetta la rappresentanza legale sono individuabili sulla base delle norme statutarie. In linea con lo spirito del disposto di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge n. 222/1985 - secondo il quale, decorsi i termini ivi fissati e sopra riportati, gli enti ecclesiastici potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche - le Prefetture vorranno rilasciare le attestazioni di cui trattasi soltanto fino alla data di iscrizione nel predetto registro e comunque non oltre la scadenza dei relativi termini. Tornerà gradito un cortese cenno di intesa.
Firmato: IL MINISTRO |
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